AccordoTitolo III

Art. 16

Disciplina delle linee marittime e terrestri

In vigore dal 16 apr 1985
Disciplina delle linee marittime e terrestri 1. La Commissione Mista Permanente di cui all' determina le linee di comunicazione marittime e terrestri tra i porti e le località delle aree considerate nel presente Accordo, nonché le condizioni generali di esercizio. 2. Ogni anno i competenti organi locali delle due Parti concordano tempestivamente gli orari e le altre questioni tecniche concernenti le linee marittime e terrestri. 3. Eventuali modifiche stagionali degli orari e delle altre condizioni di esercizio sia per le linee marittime che per quelle terrestri possono aver luogo nel corso dell'anno, per mezzo di accordi diretti fra le competenti Autorità locali delle due Parti da sottoporre alla approvazione della Commissione Mista Permanente.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-16

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