Accordo›Titolo VII
Art. 44
Commissione Mista Permanente
In vigore dal 16 apr 1985
Commissione Mista Permanente
1. Allo scopo di assicurare una regolare applicazione del presente Accordo viene istituita una Commissione Mista Permanente.
2. La Commissione è composta da 6 membri, di cui 3 nominati dal Governo italiano e 3 nominati dal Governo jugoslavo. Ogni Governo può nominare un sostituto per ciascun membro. I nomi dei membri e dei sostituti saranno notificati per via diplomatica. Allo stesso nodo saranno trasmesse anche le comunicazioni circa eventuali cambiamenti dei membri e dei loro sostituti. La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti.
3. Le modalità per il funzionamento della Commissione e per la sua convocazione sono stabilite dal Regolamento di cui all'allegato n. 9.
4. La Commissione ha il compito di risolvere le questioni che dovessero sorgere eventualmente sulla interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, di deliberare misure idonee a migliorare la sua esecuzione e di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle disposizioni dell'Accordo stesso.
5. Gli organi locali informeranno la Commissione sulle questioni previste dal presente Accordo trattate nelle loro riunioni e sui risultati raggiunti.
6. La Commissione esaminerà le proposte comuni concordate dai competenti organi locali nonché le questioni sulle quali non sia stato raggiunto un accordo dai predetti organi.
7. Le decisioni della commissione saranno prese ad unanimità.
Saranno deferite ai Governi per via diplomatica le questioni sulle quali la Commissione non dovesse raggiungere un accordo.
8. La Commissione si riunirà alternativamente nel territorio della Repubblica italiana o nel territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, in sessione ordinaria una volta all'anno.
9. La Commissione ci riunirà in sessione straordinaria entro il termine di un mese dalla richiesta di una delle due Parti.
10. I membri della Commissione ed i loro sostituti godranno nell'espletamento delle loro finzioni dei privilegi normalmente riconosciuti dalla prassi internazionale.
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