AccordoTitolo III

Art. 20

Trasferimento delle somme riscosse per biglietti

In vigore dal 16 apr 1985
Trasferimento delle somme riscosse per biglietti 1. Le somme riscosse ai sensi dell' non possono essere trasferite direttamente nell'altra area ma sono versate dalle società interessate presso Istituti bancari autorizzati, in conti intestati alle imprese stesse. 2. Da tali conti possono essere prelevate dalle imprese intestatarie le somme occorrenti per le spese di manutenzione e di esercizio delle linee. 3. I saldi dei predetti conti sono trasferiti in conformità all'Accordo di pagamento in vigore tra le due Parti contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo