AccordoTitolo III

Art. 25

Applicazione di disposizioni più favorevoli

In vigore dal 16 apr 1985
Applicazione di disposizioni più favorevoli Tutte le disposizioni eventualmente più favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenuta negli Accordi Internazionali di cui fanno parte i due Paesi, e in quelli tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa Jugoslava, vengono applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo