Accordo›Titolo III
Art. 25
Applicazione di disposizioni più favorevoli
In vigore dal 16 apr 1985
Applicazione di disposizioni più favorevoli
Tutte le disposizioni eventualmente più favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenuta negli Accordi Internazionali di cui fanno parte i due Paesi, e in quelli tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa Jugoslava, vengono applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-25