AccordoTitolo III

Art. 30

Assicurazioni trasporti terrestri

In vigore dal 16 apr 1985
Assicurazioni trasporti terrestri 1. Gli autoveicoli devono essere assicurati contro i rischi della responsabilità civile mediante polizza di assicurazione avente effetto per l'intero percorso. 2. Le condizioni di polizza devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-30

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