AccordoTitolo IV

Art. 32

Facilitazioni per i titolari di lasciapassare con foglio complementare agricolo

In vigore dal 16 apr 1985
Facilitazioni per i titolari di lasciapassare con foglio complementare agricolo 1. I titolari di foglio complementare agricolo per l'esecuzione di tutti i lavori agricoli hanno diritto di transitare recando seco dall'una all'altra area, senza alcun permesso (salvo le limitazioni di cui ai successivi articoli) ed in esenzione di ogni diritto doganale, di tasse o di altri oneri fiscali: a) il bestiame da tiro, da carico e per il pascolo, nonché il foraggio occorrente al bestiame stesso durante la permanenza sui fondi; b) gli attrezzi agricoli, boschivi e gli altri arnesi, le macchine agricole, i mezzi di trasporto (per persone, animali e cose) con gli accessori indispensabili, nonché il carburante contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo direttamente collegato col motore; c) tutto ciò che è necessario per il mantenimento di buona e prosperosa gestione economica del terreno, come ad esempio: i concimi naturali ed artificiali, i semi, le piante da trapianto, i mezzi protettivi per le piante e di altro genere, i medicinali per bestiame, i pali per i vigneti, le attrezzature delle cantine, le botti, il materiale da costruzione per la manutenzione, il restauro e l'ammodernamento delle case e degli edifici agricoli et similia; d) i prodotti agricoli e forestali provenienti dai fondi ed i prodotti del bestiame, ivi inclusi gli incrementi, nonché il materiale da imballaggio ed i mezzi di trasporto dei prodotti suddetti. Il trasferimento del vino deve avvenire entro il mese di dicembre ed il prodotto trasferito deve risultare dell'annata stessa. 2. Il bestiame, inclusi gli incrementi, dove essere riportato nell'area di residenza subito dopo il termine dei lavori o del pascolo. a) L'eventuale decesso o sosta forzata per malattia del bestiame, devono essere comprovati da certificato sanitario rilasciato da parte del veterinario competente. b) Il bestiame iscritto nel foglio complementare agricolo che si sposta per ragioni di pascolo o di lavori agricoli nell'altra area non dove provenire da aziende e da zone oggetto di misure di pulizia veterinaria per le malattie di cui all'allegato n. 7. c) Per il bestiame che rimane nell'altra area più di un giorno è richiesto un certificato rilasciato dal veterinario competente dal quale risulti che gli animali sono sani e che non provengono da aziende e da zone oggetto di restrizioni a seguito della presenza di una delle malattie di cui all'allegato n. 7. Detto certificato deve essere rilasciato il giorno della visita sanitaria effettuata dal veterinario citato e può essere utilizzato entro le 24 ore dal rilascio. 3. Gli attrezzi, le macchine, i mezzi di trasporto, il foraggio non usato e i carburanti non consumati devono essere parimenti riportati, a lavoro ultimato, nell'area di residenza.
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