Accordo›Titolo III
Art. 27
Rilascio delle concessioni
In vigore dal 16 apr 1985
Rilascio delle concessioni
1. Le imprese di autotrasporti presentano domanda di concessione alle proprie Autorità locali competenti.
2. Ogni domanda è corredata da una planimetria del percorso, dai programmi di esercizio con gli orari, dalle tariffe e dalla descrizione dei veicoli.
3. Le domande che sono approvate dalle competenti Autorità locali di una Parte sono trasmesse con la documentazione di cui al precedente comma 2 per la approvazione, alle competenti Autorità locali dell'altra Parte, le quali sono tenute a comunicare la loro decisione entro 15 giorni dalla ricezione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-27