Accordo›Titolo III
Art. 27
27 / 47Rilascio delle concessioni
In vigore dal 16 apr 1985
Rilascio delle concessioni
1. Le imprese di autotrasporti presentano domanda di concessione alle proprie Autorità locali competenti.
2. Ogni domanda è corredata da una planimetria del percorso, dai programmi di esercizio con gli orari, dalle tariffe e dalla descrizione dei veicoli.
3. Le domande che sono approvate dalle competenti Autorità locali di una Parte sono trasmesse con la documentazione di cui al precedente comma 2 per la approvazione, alle competenti Autorità locali dell'altra Parte, le quali sono tenute a comunicare la loro decisione entro 15 giorni dalla ricezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-27