Art. 27 · Rilascio delle concessioni
AccordoTitolo III

Art. 27

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Rilascio delle concessioni

In vigore dal 16 apr 1985
Rilascio delle concessioni 1. Le imprese di autotrasporti presentano domanda di concessione alle proprie Autorità locali competenti. 2. Ogni domanda è corredata da una planimetria del percorso, dai programmi di esercizio con gli orari, dalle tariffe e dalla descrizione dei veicoli. 3. Le domande che sono approvate dalle competenti Autorità locali di una Parte sono trasmesse con la documentazione di cui al precedente comma 2 per la approvazione, alle competenti Autorità locali dell'altra Parte, le quali sono tenute a comunicare la loro decisione entro 15 giorni dalla ricezione.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-27