AccordoTitolo III

Art. 29

Divieto di traffico interno

In vigore dal 16 apr 1985
Divieto di traffico interno Le imprese che hanno sede in uno Stato, autorizzate ai sensi del precedente del presente Accordo, non possono effettuare altri trasporti nell'interno dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-29

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