Accordo›Titolo III
Art. 23
Divieto di cabotaggio
In vigore dal 16 apr 1985
Divieto di cabotaggio
1. Le navi battenti bandiera di ciascuna delle Parti contraenti non possono effettuare il cabotaggio tra i porti siti all'interno dell'altra area.
2. Non si intende per cabotaggio il fatto che una nave tocchi più porti di un'area per imbarcare passeggeri diretti in uno dei porti dell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-23