Accordo›Titolo III
Art. 19
Vendita dei biglietti
In vigore dal 16 apr 1985
Vendita dei biglietti
1. Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti può avvenire sia a terra che a bordo delle navi o sugli autobus.
2. Tuttavia la vendita dei biglietti marittimi non può effettuarsi a bordo quando il natante abbia già lasciato l'ultimo porto nazionale.
3. I biglietti per i trasporti marittimi e terrestri sono pagati in valuta legale del luogo di vendita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-19