Art. 19 · Vendita dei biglietti
AccordoTitolo III

Art. 19

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Vendita dei biglietti

In vigore dal 16 apr 1985
Vendita dei biglietti 1. Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti può avvenire sia a terra che a bordo delle navi o sugli autobus. 2. Tuttavia la vendita dei biglietti marittimi non può effettuarsi a bordo quando il natante abbia già lasciato l'ultimo porto nazionale. 3. I biglietti per i trasporti marittimi e terrestri sono pagati in valuta legale del luogo di vendita.
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