Accordo›Titolo III
Art. 15
Principio della reciprocità
In vigore dal 16 apr 1985
Principio della reciprocità
1. Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio delle linee di trasporto marittime e terrestri che si svolgono fra le aree di cui all' del presente Accordo sono basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocità.
2. Tuttavia ciascuna delle Parti contraenti ha facoltà di provvedere in tutto o in parte all'esercizio dalle proprio linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facoltà di esercitare le proprie linee corrispondenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-15