Accordo›Titolo II
Art. 10
Foglio complementare agricolo
In vigore dal 16 apr 1985
Foglio complementare agricolo
1. Il documento che dà diritto alle persone indicate negli del presente Accordo di recarsi per un numero illimitato di volte dall'una all'altra area per svolgere attività agricole è il foglio complementare agricolo allegato al lasciapassare.
2. Dal foglio complementare agricolo devono risultare l'ubicazione, l'estensione ed il genere di coltura di ciascun fondo, nonché la specie del bestiame ed il numero dei capi utilizzati per scopi agricoli.
I capi di bestiame nati durante la sosta nell'altra area devono essere annotati da parte degli organi doganali sul foglio complementare agricolo entro 14 giorni dalla nascita. A tal fine il titolare del foglio complementare agricolo esibisce un certificato rilasciato dall'Autorità comunale del luogo in cui è avvenuta la nascita del bestiame.
3. Nel foglio complementare agricolo sono indicati il valico o i punti di passaggio agricoli da usufruire normalmente.
4. Nel foglio complementare agricolo è menzionato anche il nome del proprietario dei fondi.
5. Sul foglio complementare agricolo che viene rilasciato al titolare del diritto di uso civico viene apposto il timbro bilingue con la scritta "
Parte di provvedimento in formato grafico
6. Il foglio complementare agricolo è valido un anno ed è rinnovabile.
7. Esso è conforme all'allegato n. 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-10