Accordo›Titolo II
Art. 6
Modalità di rilascio del lasciapassare
In vigore dal 16 apr 1985
Modalità di rilascio del lasciapassare
1. I lasciapassare di cui all' sono rilasciati di regola entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte italiana dalle questure competenti e, da parte jugoslava, dai competenti organi comunali in base a documenti attestanti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo.
2. I lasciapassare sono rilasciati dalle Autorità jugoslave indicate al precedente comma anche per i cittadini italiani residenti nel territorio di cui all'allegato D del presente Accordo e dalle Autorità italiane indicate nello stesso precedente comma anche per i cittadini jugoslavi residenti nel territorio di cui all'allegato A del presente Accordo.
3. L'elenco dei lasciapassare che si intendono rilasciare è sottoposto al visto delle Autorità dell'altra Parte menzionate al comma 1 del presente articolo. A tal fine, esso viene inoltrato per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo dei valichi, secondo le modalità che saranno concordate tra gli stessi organi.
L'elenco viene restituito vistato entro 8 giorni dalla consegna.
4. Qualora le Autorità di una delle Parti contraenti non ritengano opportuna la concessione del lasciapassare per una determinata persona, lo annotano sullo stesso elenco indicandone i motivi. Il lasciapassare per detta persona non viene quindi concesso.
5. Qualora le Autorità di un'area ritengano che determinate persone, residenti nell'area adiacente, non possano fruire per un determinato periodo del lasciapassare, ne informano le Autorità che lo hanno rilasciato, le quali alla sua scadenza, non lo rinnovano e provvedono al suo ritiro, informando le Autorità dell'area adiacente.
6. Nei casi in cui la procedura di cui sopra si renda necessaria prima della scadenza della validità del lasciapassare, le Autorità competenti ne informano subito le Autorità dell'altra area che entro 30 giorni comunicano l'avvenuto ritiro del documento.
7. Le segnalazioni di una Autorità all'altra riguardanti i casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono contenere le generalità del titolare del lasciapassare, i motivi del richiesto ritiro e la durata del provvedimento.
8. Il ritiro del lasciapassare o il rifiuto di concederlo non fanno perdere il diritto di proprietà o altro diritto sui beni.
Storico versioni
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