AccordoTitolo II

Art. 5

Soggiorno nell'area adiacente

In vigore dal 16 apr 1985
Soggiorno nell'area adiacente 1. Il rientro nell'area di residenza deve essere effettuato entro 5 giorni, ivi compreso il giorno di uscita e quello d'entrata, qualora non sia diversamente disposto da altre norme del presente Accordo. 2. Qualora sussistano giustificati motivi il soggiorno nell'area adiacente può essere prorogato, a domanda, fino a 30 giorni. Nella domanda deve essere precisato il periodo che l'interessato intende trascorrere nell'area adiacente. 3. Ove per cause di forza maggiore il rientro non possa essere effettuato nel termine prescritto, il titolare di uno dei documenti del presente Accordo deve darne immediata notizia alle competenti Autorità locali, le quali ne informano le Autorità dell'altra Parte. 4. Il movimento dei titolari di lasciapassare è consentito solo nelle aree di applicazione dell'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-5

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