Accordo›Titolo II
Art. 2
Persone che hanno diritto al transito
In vigore dal 16 apr 1985
Persone che hanno diritto al transito
Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il movimento per terra e per mare previste dal presente Accordo tutti i cittadini dei due Stati residenti nelle aree di cui all' del presente Accordo, alle condizioni specificate ai successivi articoli.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-2