AccordoTitolo II

Art. 9

Persone giuridiche

In vigore dal 16 apr 1985
Persone giuridiche 1. Le agevolazioni previste dall' del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in uno dei Comuni di cui agli allegati A e B del presente Accordo. 2. Il lasciapassare ed il foglio complementare agricolo in tal caso vengono rilasciati ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al precedente comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo