Accordo›Titolo II
Art. 9
Persone giuridiche
In vigore dal 16 apr 1985
Persone giuridiche
1. Le agevolazioni previste dall' del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in uno dei Comuni di cui agli allegati A e B del presente Accordo.
2. Il lasciapassare ed il foglio complementare agricolo in tal caso vengono rilasciati ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al precedente comma.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-9