Accordo›Titolo II
Art. 11
Lasciapassare straordinario
In vigore dal 16 apr 1985
Lasciapassare straordinario
1. In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi, può essere concesso alle persone di cui all' un lasciapassare straordinario valido per il Comune in esso indicato. Questo documento viene rilasciato dai competenti uffici di polizia di frontiera terrestre e marittima.
2. Il lasciapassare straordinario dà facoltà di soggiorno nell'altra arca per un periodo massimo di 10 giorni e il transito è consentito per una sola volta.
3. Il lasciapassare di cui sopra deve essere esibito unitamente ad un documento di identificazione dal quale si possa desumere la cittadinanza italiana o jugoslava.
4. I titolari di lasciapassare straordinario possono transitare attraverso uno qualsiasi dei valichi terrestri e marittimi di I e II categoria.
5. In linea eccezionale può essere consentito, per particolari esigenze, il rilascio del lasciapassare straordinario anche a persone non residenti nei comuni indicati agli allegati A e B del presente Accordo. In questo caso il documento viene rilasciato con validità limitata per il transito attraverso i valichi di I categoria.
6. Il lasciapassare straordinario è conforme all'allegato n. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-11