AccordoTitolo II

Art. 12

Casi di calamità

In vigore dal 16 apr 1985
Casi di calamità Nei casi di calamità (terremoto, incendio, inondazione e simili), d'intesa tra le competenti Autorità locali, sarà permesso alla popolazione esposta al pericolo, nonché alle persone che intervengono per l'opera di soccorso, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente finché perdura lo stato di necessità.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-12

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