AccordoTitolo III

Art. 18

Tariffe per il trasporto dei viaggiatori

In vigore dal 16 apr 1985
Tariffe per il trasporto dei viaggiatori 1. Le tariffe dei servizi marittimi di linea per gli stessi percorsi con partenza dai medesimi porti sono uguali. 2. La stessa norma vale anche per le tariffe dei servizi terrestri di linea con partenza dalle medesime località. 3. Le tariffe per lo svolgimento del traffico marittimo e terrestre vengono stabilite dalla Commissione Mista Permanente prevista dal presente Accordo. 4. Gli organi locali competenti per il traffico in caso di notevoli variazioni nel prezzo del combustibile, di fluttuazioni valutarie, del costo del lavoro, o di mutate condizioni di esercizio delle linee di cui trattasi, nel periodo intercorrente tra le sessioni ordinarie della Commissione Mista Permanente possono concordare nuove tariffe temporanee. La Commissione Mista Permanente delibererà sulle nuove tariffe nella prima successiva sessione.
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