Accordo›Titolo IV
Art. 35
Facilitazioni per i medici, veterinari, ostetriche ed appartenenti ad altre professioni o mestieri
In vigore dal 16 apr 1985
Facilitazioni per i medici, veterinari, ostetriche ed appartenenti ad altre professioni o mestieri
Ai titolari di lasciapassare che esercitano la professione di medico, veterinario, ostetrico o altri mestieri o professioni sarà consentito di recare seco, senza permessi di importazione o esportazione, in esenzione di diritti doganali e di ogni altro diritto, gli strumenti ed attrezzi per le loro esigenze professionali con l'obbligo di riportare nell'area di residenza, a prestazione ultimata, gli strumenti, gli attrezzi ed il materiale non usato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-35