Accordo›Titolo V
Art. 38
Informazioni sulle malattie infettive, le epidemie, l'inquinamento e misure relative
In vigore dal 16 apr 1985
Informazioni sulle malattie infettive, le epidemie, l'inquinamento e misure relative
1. I competenti organi locali sanitari delle due Parti si danno comunicazione dei casi di malattie infettive ed epidemie di maggiore importanza che si verifichino nei territori di applicazione del presente Accordo.
2. Analoghe comunicazioni vengono scambiate quando si verifichino episodi di inquinamento idrico o atmosferico.
3. In casi eccezionali i competenti organi locali possono emanare speciali misure sanitarie, di carattere provvisorio, dandone immediata comunicazione all'altra Parte.
4. Analoga comunicazione viene fatta alla cessazione delle misure provvisorie.
5. Le malattie per le quali è previsto lo scambio di informazioni da parte degli organi locali competenti e le modalità delle comunicazioni vengono elencate nell'allegato n. 6.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-38