Art. 25 · Applicazione di disposizioni più favorevoli
AccordoTitolo III

Art. 25

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Applicazione di disposizioni più favorevoli

In vigore dal 16 apr 1985
Applicazione di disposizioni più favorevoli Tutte le disposizioni eventualmente più favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenuta negli Accordi Internazionali di cui fanno parte i due Paesi, e in quelli tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa Jugoslava, vengono applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-25