Accordo

Art. 12

In vigore dal 13 feb 1985
Gli Stati parti dell'Accordo adottano in tempo utile e di comune accordo le disposizioni relative alle indennità giornaliere dei membri del Consiglio nonché le norme relative ad uno statuto del personale della Fondazione. Tali norme devono definire il meccanismo di composizione delle controversie tra la Fondazione e i suoi agenti.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-12

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