Accordo
Art. 15
In vigore dal 13 feb 1985
1. Il Segretario generale assiste il Consiglio e il Comitato esecutivo in tutte le loro mansioni.
2. Egli stabilisce per il Comitato esecutivo il progetto preliminare di programma d'azione della Fondazione e quello del bilancio annuale e li presenta al Comitato esecutivo.
3. Egli provvede alla gestione della Fondazione e all'esecuzione delle sue azioni secondo le direttive impartitegli dal Consiglio e dal Comitato esecutivo.
4. Egli ha autorità sul personale che propone al Comitato esecutivo per assunzione o revoca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-15