Accordo

Art. 10

In vigore dal 13 feb 1985
1. I membri del Consiglio si dividono in tre categorie: - gli Stati parti dell'Accordo nominano di comune accordo due membri ciascuno; - salvo eventuale decisione della Comunità, quest'ultima nomina un numero di membri pari alla metà del numero di membri nominati dagli Stati parti dell'Accordo; - i membri delle prime due categorie procedono alla nomina dei membri della terza categoria, il cui numero è pari a quello dei membri nominati dalla Comunità. I membri della terza categoria sono eletti se ottengono almeno tre quarti ciascuno dei voti dei membri con diritto di voto. Almeno la metà dei membri della terza categoria sarà scelta fra le personalità di istituzioni o organizzazioni che operano negli stessi campi della Fondazione. 2. Il mandato dei membri del Consiglio è di quattro anni. Esso è rinnovabile una sola volta. Nel caso in cui un membro del Consiglio cessi le sue funzioni prima dello scadere del suo mandato, è sostituito per il rimanente periodo da un membro nominato alle stesse condizioni. Il mandato dei membri del primo Consiglio decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. 3. Il Consiglio designa il Presidente e due Vicepresidenti, che rimangono in carica due anni. Il Presidente viene scelto tra i membri nominati dagli Stati parti dell'Accordo. I mandati del Presidente e dei Vicepresidenti sono rinnovabili una sola volta. 4. Il Presidente convoca il Consiglio ogni sei mesi oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 5. In ogni fase dei lavori le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dai membri che lo compongono nel momento in cui viene presa la decisione di cui trattasi.
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