Accordo
Art. 9
In vigore dal 13 feb 1985
1. Il Consiglio è composto di personalità di chiara fama che sono scelte tra i cittadini degli Stati parti dell'Accordo per la loro competenza ed esperienza e che offrono la massima garanzia d'indipendenza.
2. I membri del Consiglio esercitano il loro mandato in completa indipendenza. Nell'assolvimento delle loro funzioni, non chiedono nè accettano istruzioni da nessuno.
3. Le funzioni di membro del Consiglio sono incompatibili con quelle di membro di un governo nazionale o della Commissione delle Comunità europee.
4. Il mandato di un membro del Consiglio scade quando si presenta un'incompatibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-9