Accordo

Art. 14

In vigore dal 13 feb 1985
1. Il Comitato esecutivo è incaricato degli atti di amministrazione generale della Fondazione. 2. Esso stabilisce il progetto di programma d'azione della Fondazione e lo presenta al Consiglio. 3. Esso stabilisce il progetto di bilancio annuale ed eventualmente i progetti di previsioni finanziarie pluriennali e li presenta al Consiglio. 4. Esso prepara i lavori del Consiglio. 5. Esso provvede all'elaborazione ed all'esecuzione del programma d'azione. 6. Esso assume e revoca il personale della Fondazione su proposta del Segretario generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo