Accordo
Art. 14
In vigore dal 13 feb 1985
1. Il Comitato esecutivo è incaricato degli atti di amministrazione generale della Fondazione.
2. Esso stabilisce il progetto di programma d'azione della Fondazione e lo presenta al Consiglio.
3. Esso stabilisce il progetto di bilancio annuale ed eventualmente i progetti di previsioni finanziarie pluriennali e li presenta al Consiglio.
4. Esso prepara i lavori del Consiglio.
5. Esso provvede all'elaborazione ed all'esecuzione del programma d'azione.
6. Esso assume e revoca il personale della Fondazione su proposta del Segretario generale.
Storico versioni
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