Accordo

Art. 17

In vigore dal 13 feb 1985
1. Il Consiglio adotta le disposizioni regolamentari di natura finanziaria che specificano tra l'altro: - le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio annuale, nonché al rendimento e alla verifica dei conti; - le modalità di versamento e di utilizzazione delle risorse della Fondazione; - le norme e modalità di controllo concernenti la responsabilità degli ordinatori e dei contabili.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-17

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