Accordo
Art. 17
In vigore dal 13 feb 1985
1. Il Consiglio adotta le disposizioni regolamentari di natura finanziaria che specificano tra l'altro:
- le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio annuale, nonché al rendimento e alla verifica dei conti;
- le modalità di versamento e di utilizzazione delle risorse della Fondazione;
- le norme e modalità di controllo concernenti la responsabilità degli ordinatori e dei contabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-17