Accordo
Art. 20
In vigore dal 13 feb 1985
1. Il controllo finanziario è esercitato dalla Corte dei Conti delle Comunità europee.
2. La verifica, che ha luogo su documenti ed eventualmente in loco, è destinata a costatare la legittimità e la regolarità di tutte le entrate e spese e ad accertare la sana gestione finanziaria.
La Corte dei conti presenta annualmente al Consiglio una relazione sui risultati di tale esame.
Il Comitato esecutivo fornisce qualsiasi informazione e tutta l'assistenza di cui la Corte dei conti possa aver bisogno nell'esercizio delle funzioni di verifica.
3. Le disposizioni regolamentari di natura finanziaria determinano le condizioni alle quali al Comitato esecutivo viene dato atto dell'esecuzione del bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-20