Accordo
Art. 23
In vigore dal 13 feb 1985
Il Comitato esecutivo elabora entro il 31 marzo la relazione generale annua sulle attività della Fondazione, e la trasmette per approvazione al Consiglio. La relazione così approvata viene trasmessa entro il 30 giugno ai governi degli Stati parti dell'accordo e per informazione alle istituzioni della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-23