Accordo

Art. 28

In vigore dal 13 feb 1985
Il Governo della Repubblica francese notifica agli Stati parti dell'Accordo: a) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; b) l'entrata in vigore dell'Accordo; c) qualsiasi dichiarazione o notifica fatta a norma dell'.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-28

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