Art. 2
In vigore dal 13 feb 1985
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GULLOTTI, Ministro per i beni culturali e ambientali
FORTE, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-rd-2