Accordo
Art. 27
In vigore dal 13 feb 1985
L'adesione al presente Accordo di qualsiasi nuovo Stato membro della Comunità si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese e prende effetto in base a tale atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-27