Accordo
Art. 24
In vigore dal 13 feb 1985
Ogni eventuale controversia fra gli Stati parti dell'Accordo o fra uno o più di tali Stati e la Fondazione in merito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo stesso, che non sia stato possibile comporre mediante negoziato in un termine di sei mesi, è sottoposta ad arbitrato.
In tal caso, su richiesta congiunta delle parti in causa o, in mancanza di ciò, su richiesta di una sola parte, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee designa, secondo le modalità fissate da un regolamento di procedura stabilito dagli Stati parti dell'Accordo previa consultazione della Corte di giustizia, l'organo arbitrale invitato a comporre la controversia.
Gli Stati parti dell'Accordo e la Fondazione eseguono la sentenza dell'organo arbitrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-24