Accordo
Art. 29
In vigore dal 13 feb 1985
L'Accordo, redatto in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati parti dell'Accordo.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addì ventinove marzo millenovecentottantadue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-29