Art. 29
Accordo

Art. 29

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In vigore dal 13 feb 1985
L'Accordo, redatto in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati parti dell'Accordo. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Fatto a Bruxelles, addì ventinove marzo millenovecentottantadue.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-29