Accordo
Art. 25
In vigore dal 13 feb 1985
1. Il presente accordo si applica al territorio europeo degli Stati parti dell'accordo, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare.
2. In deroga al paragrafo 1, l'Accordo non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro; esso non si applica altresì alle Isole Normanne e all'Isola di Man, a meno che il Governo del Regno Unito non dichiari che l'Accordo si applica a uno o più dei suddetti territori.
3. L'Accordo non si applica alle Isole Faeroer o alla Groenlandia.
Tuttavia, il Governo del Regno di Danimarca può notificare presso il Governo della Repubblica francese che l'Accordo è applicabile a questi territori.
4. Ciascuno Stato parte dell'Accordo può dichiarare al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione dell'Accordo o dell'adesione a quest'ultimo nonché in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che l'Accordo si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione, di cui esso assicura le relazioni internazionali.
Storico versioni
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