Accordo

Art. 16

In vigore dal 13 feb 1985
Le risorse finanziarie della Fondazione provengono: 1. da un contributo della Comunità, con riserva di una decisione; 2. da contributi volontari d'origine pubblica e privata. La Fondazione non può accettare dotazioni o contributi gravati da condizioni incompatibili con i suoi fini.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-16

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