Accordo
Art. 16
In vigore dal 13 feb 1985
Le risorse finanziarie della Fondazione provengono:
1. da un contributo della Comunità, con riserva di una decisione;
2. da contributi volontari d'origine pubblica e privata.
La Fondazione non può accettare dotazioni o contributi gravati da condizioni incompatibili con i suoi fini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-16