Accordo

Art. 5

In vigore dal 13 feb 1985
La Fondazione stabilisce il programma che fissa le azioni prioritarie e le modalità del suo intervento. Le azioni che la Fondazione può intraprendere nell'ambito dei suoi compiti, definiti all', possono tra l'altro avere lo scopo di: - favorire, soprattutto tra i popoli della Comunità, la comprensione dell'idea europea e l'informazione sulla costruzione europea, compresa l'informazione sui paesi della Comunità e sulla loro storia; - studiare il modo in cui i paesi della Comunità possono preservare e sviluppare il loro patrimonio culturale comune tenendo conto dell'evoluzione contemporanea della società e della tecnica; - promuovere l'apprendimento delle lingue dei paesi della Comunità e le possibilità di utilizzare praticamente tali conoscenze; - favorire gli scambi delle persone all'interno della Comunità, compresi gli scambi a livello professionale e quelli relativi alle attività intese ad accrescere la comprensione della Comunità; - ideare, in particolare, e sostenere programmi destinati a rispondere agli interessi e alle esigenze dei giovani; - favorire la propagazione della cultura della Comunità, all'interno e all'esterno del suo territorio, soprattutto aiutando progetti culturali o d'altra natura, allo scopo di fornire attraenti dimostrazioni di tipo popolare dell'identità della Comunità e della cooperazione tra i popoli che la compongono.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-5

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