Accordo

Art. 7

In vigore dal 13 feb 1985
In ciascuno degli Stati parti dell'Accordo la Fondazione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio; a tal fine, essa è rappresentata dalla persona abilitata dal Consiglio della Fondazione.
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