Accordo
Art. 3
In vigore dal 13 feb 1985
Le azioni della Fondazione saranno complementari a quelle di altre istituzioni o organismi che operano su un piano nazionale, bilaterale o multilaterale nei settori di sua competenza, senza con questo costituire doppioni di azioni iscritte nei programmi della Comunità.
La Fondazione intraprende in via prioritaria azioni indirette intese ad orientare e promuovere, eventualmente attraverso una partecipazione finanziaria, le iniziative e le attività avviate da altre istituzioni o organismi, nel rispetto dell'autonomia di questi ultimi.
La Fondazione può altresì prendere l'iniziativa di azioni dirette che altre istituzioni o organismi non sono in grado di intraprendere.
Le azioni che la Fondazione può incoraggiare o avviare devono interessare di norma, per il loro oggetto o per la cerchia delle persone che possono beneficiarne, un campo più vasto del territorio di un solo Stato parte dell'Accordo.
La Fondazione, operando in piena autonomia, provvede a una gestione equilibrata delle sue azioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;973#art-a-3