Accordo
Art. 41
Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo membro
In vigore dal 29 gen 1985
Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo membro
Quando due o più paesi formano un gruppo membro a norma dell' o dell', i contingenti di base di detti paesi o, se del caso, i quantitativi esportabili sotto contingente da parte dei membri entrati a far parte del gruppo, vengono sommati e il loro totale viene considerato, ai fini del presente capitolo, alla stregua di un contingente di base unico o di un unico quantitativo esportabile sotto contingente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-41