Art. 41 · Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo membro
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Art. 41

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Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo membro

In vigore dal 29 gen 1985
Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo membro Quando due o più paesi formano un gruppo membro a norma dell' o dell', i contingenti di base di detti paesi o, se del caso, i quantitativi esportabili sotto contingente da parte dei membri entrati a far parte del gruppo, vengono sommati e il loro totale viene considerato, ai fini del presente capitolo, alla stregua di un contingente di base unico o di un unico quantitativo esportabile sotto contingente.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-41