Accordo
Art. 41
41 / 71Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo membro
In vigore dal 29 gen 1985
Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo membro
Quando due o più paesi formano un gruppo membro a norma dell' o dell', i contingenti di base di detti paesi o, se del caso, i quantitativi esportabili sotto contingente da parte dei membri entrati a far parte del gruppo, vengono sommati e il loro totale viene considerato, ai fini del presente capitolo, alla stregua di un contingente di base unico o di un unico quantitativo esportabile sotto contingente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-41