Accordo
Art. 38
Misure concernenti i prezzi
In vigore dal 29 gen 1985
Misure concernenti i prezzi
1) Il consiglio istituisce un sistema dei prezzi indicativi atto a fornire un prezzo indicativo quotidiano composto.
2) Sulla base di detto sistema, il consiglio può fissare dei margini di prezzo e dei prezzi differenziali per i principali gruppi di caffè, nonché un margine di prezzi composti.
3) Quando stabilisce o adegua un margine di prezzo ai fini del presente articolo, il consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo predominanti in quel momento, e segnatamente dell'influenza esercitata sui prezzi in questione:
- dai livelli e dalle tendenze sia del consumo e della produzione che delle scorte, nei paesi esportatori e nei paesi importatori;
- dalle modifiche del sistema monetario internazionale;
- dalla tendenza dell'inflazione o della deflazione nel mondo;
- da ogni altro fattore potenzialmente pregiudizievole al conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente Accordo.
Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per dar modo al consiglio di prendere validamente in considerazione gli elementi sopra menzionati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-38