Accordo
Art. 34
Contingente annuo globale
In vigore dal 29 gen 1985
Contingente annuo globale
Salvo quanto è disposto dall', il consiglio, nel corso della sua ultima sessione ordinaria dell'annata caffearia, stabilisce un contingente annuo globale, tenendo segnatamente conto dei seguenti elementi:
a) previsione del consumo annuo dei membri importatori;
b) previsione delle importazioni dei paesi membri da altri membri importatori e da paesi non membri;
c) previsione delle variazioni del livello delle scorte nei paesi membri importatori e nei porti franchi;
d) osservanza delle disposizioni dell' concernenti i disavanzi e la loro ridistribuzione;
e) esportazioni dei membri esportatori verso i membri importatori e i paesi non membri durante il periodo di dodici mesi che precede l'introduzione dei contingenti, quando si tratta di ripristinare i contingenti a norma del paragrafo 4 dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-34