Accordo

Art. 34

Contingente annuo globale

In vigore dal 29 gen 1985
Contingente annuo globale Salvo quanto è disposto dall', il consiglio, nel corso della sua ultima sessione ordinaria dell'annata caffearia, stabilisce un contingente annuo globale, tenendo segnatamente conto dei seguenti elementi: a) previsione del consumo annuo dei membri importatori; b) previsione delle importazioni dei paesi membri da altri membri importatori e da paesi non membri; c) previsione delle variazioni del livello delle scorte nei paesi membri importatori e nei porti franchi; d) osservanza delle disposizioni dell' concernenti i disavanzi e la loro ridistribuzione; e) esportazioni dei membri esportatori verso i membri importatori e i paesi non membri durante il periodo di dodici mesi che precede l'introduzione dei contingenti, quando si tratta di ripristinare i contingenti a norma del paragrafo 4 dell'.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-34

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