Accordo
Art. 31
Membri esportatori ai quali non è attribuito un contingente di base
In vigore dal 29 gen 1985
Membri esportatori ai quali non è attribuito un contingente di base
1) Ad eccezione del Burundi e del Ruanda, i paesi membri di cui all'Allegato 2 dispongono insieme di un contingente d'esportazione pari al 4,2% del contingente annuo globale stabilito dal consiglio conformemente al disposto dell'.
2) Il contingente di cui al precedente paragrafo 1 è ripartito tra i membri figuranti nell'Allegato 2 in funzione delle percentuali specificate nella prima colonna dello stesso Allegato.
3) Qualsiasi membro esportatore che figuri nell'Allegato 2 può chiedere a qualsiasi momento al consiglio che venga ad esso assegnato un contingente di base. Allorchè un contingente di base venga assegnato ad uno dei paesi anzidetti la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarà ridotto in proporzione.
4) Nel caso che un paese esportatore aderisca all'Accordo e venga assoggettato al disposto del presente articolo il consiglio assegnerà al nuovo membro un contingente di base, mentre la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo verrà aumentata in proporzione.
5) Tra i membri che figurano nell'elenco di cui all'Allegato 2 sono soggetti al disposto degli soltanto quelli il cui contingente annuo è superiore a 100.000 sacchi.
6) Il Burundi ed il Ruanda riceveranno ciascuno i seguenti contingenti annui d'esportazione:
a) per l'annata caffearia 1983-1984: 450.000 sacchi;
b) per le successive annate caffearie che rientrino nel periodo di applicabilità del presente Accordo: 470.000 sacchi.
7) Ogni qualvolta il consiglio stabilirà i contingenti di base conformemente al disposto del paragrafo 2 dell' la percentuale di cui al paragrafo 1 ed il quantitativo di cui alla lettera b) del paragrafo 6 del precedente articolo saranno ripresi in esame e potranno essere modificati.
8) Fatto salvo quanto disposto dagli . I disavanzi dichiarati dai membri esportatori di cui all'Allegato 2 saranno ripartiti, in proporzione ai loro contingenti annui, tra i membri figuranti all'Allegato 2, che alano capaci di esportare l'ammontare dei disavanzi e che siano disposti a farlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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