Accordo
Art. 37
Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali
In vigore dal 29 gen 1985
Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali
1) Qualora lo esiga la situazione del mercato, il consiglio può modificare i contingenti annui e trimestrali attribuiti a norma degli . Salvo quanto disposto dai paragrafi le 2 dell', e tolti i casi previsti dall' e dal paragrafo 3 dell', i contingenti dei singoli membri esportatori vengono modificati secondo una medesima percentuale.
2) Nonostante il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, il consiglio, ove giudichi che la situazione del mercato lo esige, può adattare i contingenti trimestrali dei membri esportatori per il trimestre in corso e per i trimestri a venire, senza tuttavia modificare i contingenti annui.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-37