Accordo
Art. 39
Altre misure di adeguamento dei contingenti
In vigore dal 29 gen 1985
Altre misure di adeguamento dei contingenti
1) Quando è in vigore il contingentamento, il consiglio si riunisce per lo scopo specifico di istituire un meccanismo di adeguamento proporzionale dei contingenti, in relazione ai movimenti del prezzo indicativo composto, secondo i termini dell'.
2) Il sistema in parola comprende disposizioni concernenti i margini di prezzo, il numero dei giorni di mercato al quale si riferiranno i calcoli, nonché il numero e il volume degli adeguamenti.
3) Il consiglio può predisporre un meccanismo di adeguamento dei contingenti in funzione dei movimenti dei prezzi dei principali gruppi di caffè e, a tal fine, avvierà uno studio di fattibilità.
Deciderà inoltre se sia opportuno che simile meccanismo diventi già operante nel corso dell'annata caffearia 1983-1984. Il consiglio si pronuncerà inoltre in merito alla applicabilità dello stesso meccanismo ogniqualvolta fisserà un margine di prezzi indicativi composti conformemente al disposto del precedente paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-39